3^ Categoria: cambia la classifica del girone H
Punito il Collisportvillage per tesseramento irregolare
Comunicato n. 62 del 15/02/2019 Delegazione Ascoli Piceno
Gara del 2/ 2/2019 VIS STELLA MSP - COLLISPORTVILLAGE
A scioglimento della riserva di cui C.U. n.58 del 06.02.2019, letto i reclamo ritualmente preannunciato e quindi proposto dalla A.S.D. VIS STELLA MSP con il quale la reclamante viene a chiedere la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe nei confronti della società A.S.D. COLLISPORTVILLAGE per avere la stessa, a detta della reclamante, utilizzato nella gara in questione il calciatore SILVESTRI FRANCESCO nato il 16.09.1985 in posizione di tesseramento irregolare.
La società A.S.D. COLLISPORTVILLAGE faceva pervenire proprie deduzion difensive nelle quali riconosceva di aver tesserato, per mera disattenzione, altro calciatore avente il medesimo nominativo di SILVESTRI FRANCESCO senza prestare però attenzione alla data di nascita di questultimo ed invocando la propria buona fede, chiedeva i rigetto del ricorso proposto dalla società VIS STELLA MSP.
Esperiti gli opportuni accertamenti presso il C.R. Marche è stato verificato che, effettivamente, il calciatore SILVESTRI FRANCESCO nat il 16.09.1985 ha partecipato alla gara in posizione di tesseramento irregolare in quanto il medesimo calciatore risulta, allo stato attuale, essere svincolato (P.Q.M.) il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Ascoli Piceno delibera - di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. VIS STELLA MSP ;
- di infliggere alla società A.S.D. COLLISPORTVILLAGE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- di inibire il dirigente accompagnatore della A.S.D. COLLISPORTVILLAGE sig. CATARINELLI GIORDANO sino al 15/03/2019;
- di non addebitarsi la tassa reclamo.
- di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza