Arbitro aggredito: puniti Real Altofoglia e il capitano!
Nel girone A di Seconda categoria, la gara contro il Peglio era stata sospesa al 90'
Brutto episodio nell'ultima gara di Seconda Categoria A tra Peglio e Real Altofoglia. Secondo quanto riportato dal referto, la gara era stata sospesa a pochi minuti dal termine sul 3-2 per i padroni di casa per aggressione all'arbitro da parte di calciatori ospiti non identificati. Punita la società con la sconfitta a tavolino ed il capitano della squadra. Di seguito la nota del Giudice Sportivo (C.U. n.75 del 28/11/2018).
"Rilevato dal referto arbitrale che la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa al 45esimo minuto del secondo tempo, dopo che l'Arbitro aveva concesso 5 minuti di recupero, in quanto, a seguito della segnatura di una rete della squadra di casa, il Direttore di Gara veniva accerchiato dai calciatori della squadra ospite, ed in tale frangente veniva violentemente colpito con uno schiaffo alla nuca da un calciatore non identificato. A seguito di tale aggressione il Direttore di gara non riteneva più sussistere le condizioni per proseguire la gara in totale autonomia di giudizio, venendo accompagnato da un Dirigente locale nel proprio spogliatoio, e successivamente sempre dal medesimo Dirigente fatto uscire dall'impianto sportivo. Successivamente il Direttore di gara si recava presso l'Ospedale di Urbino per accertamenti e dopo gli stessi gli veniva diagnosticata una prognosi di 14 giorni con utilizzo di collare.
Alla luce dei fatti descritti, la Società Real Altofoglia deve ritenersi responsabile dell'interruzione della gara e pertanto sanzionabile con la punizione sportiva della perdita della stessa con il risultato di Peglio 3 - Real Altofoglia 0.
Non avendo inoltre, il Direttore di gara potuto individuare il responsabile dell'atto di violenza perpetrato verso lo stesso, si squalifica il capitano della Società Real Altofoglia Sig. Montini Stefano sino al 31.12.2020, o fino a quando la Società non comunicherà il nominativo del calciatore responsabile dell'aggressione, comminando allo stesso l'ammenda di euro 300,00 ex art. 16 comma 4 bis CGS".