TERZA CATEGORIA: un reclamo accolto e uno respinto
Il Giudice Sportivo accoglie la richiesta della Vis Stella e boccia quella del Monteprandone
Nel Comunicato Ufficiale odierno si chiariscono le vicende legate alle due gare del girone H, non omologate la scorsa settimana. Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo della Vis Stella che chiedeva la vittoria a tavolino sulla Maltignannese, mentre ha respinto la richiesta del Monteprandone che nella gara con C.P. Amandola Parrocchia, reclamava un presunto errore tecnico dell'arbitro.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/ 3/2019 C.P. AMANDOLA PARROCCHIA - MONTEPRANDONE
A scioglimento della riserva di cui C.U. n.73 del 19.03.2019, letto i reclamo ritualmente preannunciato e quindi proposto dalla A.S.D. MONTEPRANDONE con il quale la reclamante viene a chiedere la ripetizione della gara per presunto errore tecnico compiuto dall'arbitro il quale avrebbe espulso il calciatore GABRIELLI SIMON invece del calciatore SCIAMANNA MANUEL.
Sentito l'arbitro a chiarimenti, lo stesso ha confermato in toto il proprio rapporto di gara specificando che il calciatore GABRIELLI SIMON è stato espulso per condotta autonoma e diversa da quella del calciatore SCIAMANNA MANUEL così come indicata dalla reclamante.
Il Giudice Sportivo Territoriale di Ascoli Piceno, respinge il reclamo della società ASD MONTEPRANDONE e per l'effetto omologa il risultato così come conseguito sul campo di C.P.AMANDOLA PARROCCHIA -MONTEPRANDONE 1-0
gara del 16/ 3/2019 MALTIGNANESE - VIS STELLA MSP
A scioglimento della riserva di cui C.U. n.73 del 19.03.2019, letto i reclamo ritualmente preannunciato e quindi proposto dalla A.S.D. VIS STELLA MSP con il quale la reclamante viene a chiedere la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe nei confronti della società MALTIGNANESE per avere la stessa, a detta della reclamante, utilizzato nella gara in questione il calciatore DE PAOLI FABIO in posizione di tesseramento irregolare.
Esperiti gli opportuni accertamenti presso il C.R. Marche è stato verificato che, effettivamente, il calciatore DE PAOLI FABIO ha partecipato alla gara in posizione di tesseramento irregolare in quanto il medesimo calciatore risultava, alla data di svolgimento della gara, ancora svincolato.
Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Ascoli Piceno delibera
di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. VIS STELLA MSP;
di infliggere alla società MALTIGNANESE la punizione sportiva dell perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione d 1 punto in classifica;
di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti del caso.