LA SENTENZA. Caldarola, sconfitta a tavolino e 1 punto di penalità!
Gara vinta al San Francesco Cingoli, non ammesso il ricorso del Caldarola che scende a quota 30 in classifica. Ecco la sentenza del Giudice Sportivo
CALDAROLA. Gara persa 3-0 a tavolino, un punto di penalizzazione e 100 euro di multa. L’attesa sentenza del Giudice Sportivo è arrivata nella giornata di oggi, in merito alla gara che non è stata fatta disputare lo scorso 13 aprile tra Caldarola e San Francesco Cingoli. E’ stato assegnato il 3-0 a tavolino al San Francesco Cingoli e respinto il ricorso della squadra di casa (che scende a quota 30 in classifica) che si trova nella condizione di dove pagare le somme coattivamente richieste. Di certo si tratta di una situazione che potrebbe andare ulteriormente ad incidere, in caso di mancato pagamento, anche nelle prossime giornate.
Ecco la sentenza appena pubblicata:
“Esaminato il reclamo proposto dalla Società Caldarola con il quale la stessa viene a richiedere la fissazione di una nuova data per la disputa dell'incontro:sostiene la reclamante che la gara in oggetto, non disputata per il mancato pagamento delle somme coattivamente richieste dai commissari di campo, doveva svolgersi in quanto il preavviso di prelievo coatto doveva essere comunicato almeno 7 giorni prima della data fissata per la disputa dell'incontro, mentre il CR Marche ha inviato tale diffida in data 8 aprile, non rispettando, a detta della reclamante, il termine suddetto.
Sostiene inoltre la reclamante la nullità della comunicazione dell'08 aprile 2019 per presunta omessa applicazione della norma applicabile, ed contestando altresì l'ammontare delle somme richieste.
Esperiti i dovuti accertamenti è risultato che già in data 11 marzo 2019 veniva inviata alla reclamante da parte del CR Marche lettera di diffida ad adempiere al pagamento delle somme dovute, diffida inviata prima della gara Caldarola - Real Tolentino del 30.03.2019.
Tale diffida era stata successivamente sospesa dal CR Marche per consentire alla Società di effettuare i dovuti versamenti, agevolandole cosi il pagamento, ma nonostante ciò la Società Caldarola non provvedeva a tanto.
Ritenuto che il termine di cui all'art. 26 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti debba ritenersi termine "ordinatorio"e non "perentorio", e che comunque la Società reclamante era già a conoscenza della sua posizione debitoria in virtù della precedente lettera di diffida.
In ordine poi alla presunta nullità della comunicazione dell'8 aprile 2019, la doglianza della reclamante non appare degna di accoglimento rilevato che in entrambe le lettere di diffida, il CR Marche ha indicato espressamente la norma di riferimento.
In ordine infine alla contestazione sollevata dalla reclamante sulla quantificazione delle somme richieste coattivamente questo Organo di Giustizia Sportiva non ritiene di dover entrare nel merito,evidenziandosi che peraltro la Società Caldarola avrebbe comunque dovuto versare quelle somme che la stessa riteneva di dovere.
Per i motivi suesposti il reclamo non appare degno di accoglimento P.Q.M. si decide.
1- di respingere il reclamo introitando la relativa tassa;
2- di ritenere il mancato pagamento delle somme coattivamente disposto dal CR Marche, equivalente alla rinuncia alla disputa della gara (art. 53 com.6 NOIF) e per l'effetto sanzionare la Società reclamante con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Caldarola 0 - San Francesco Cingoli 3
3- di sanzionare la Società Caldarola con la punizione sportiva della penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 100,00 quale prima rinuncia2”