0-3 a tavolino e penalizzazione perché in quarantena preventiva
E' successo nel girone D di Terza Categoria e non è la prima volta quest'anno tra i campionati dilettantistici. A subire la punizione dal Giudice Sportivo è il Real Casebruciate, che non si è presentato all'incontro contro l'Europa Calcio Costabianca.
Ecco il comunicato che argomenta la sanzione alla società: Visto il referto arbitrale; Preso atto che dallo stesso è dato evincersi che la gara non si è disputata per la mancata presenza della Società REAL CASEBRUCIATE a fronte della accertata presenza della Società EUROPA CALCIO COSTABIANCA; Vista altresì la comunicazione “pec” datata 27/11/2021 con la quale il legale rappresentante della Società Real Casebruciate rendeva formalmente noto alla Delegazione provinciale di Ancona ed alla Sisp (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Asur) di Ancona la positività al tampone sia antigenico che molecolare di un proprio tesserato di cui comunicava le generalità, nonché la decisione assunta dagli altri atleti, che avevano preso parte all'ultimo allenamento assieme al soggetto risultato positivo utilizzando lo stesso spogliatoio e quindi qualificabili come contatti stretti, di mettersi spontaneamente in una preventiva quarantena in attesa di formali comunicazioni al riguardo da parte delle competenti Autorità sanitarie; Preso atto altresì che, alla data odierna, non risulta pervenuta notizia alla Delegazione provinciale di Ancona di eventuali determinazioni assunte in materia dalla competente Autorità Sanitaria;
Quanto sopra premesso, OSSERVA: Con riferimento al Protocollo Sanitario anti Covid 19 da applicarsi alle Società dilettantistiche ed alla Circolare emanata in merito dal Comitato Regionale Marche di cui al C.U. n. 12 del 08/09/2021 della Delegazione provinciale di Ancona, viene stabilito al punto 4) della Circolare citata che la gara deve essere regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori superiore a 5 (cinque); Quanto sopra riportato deve ovviamente sottostare ad eventuali provvedimenti assunti in merito dalla competente Autorità Sanitaria, così come stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport nella famosa pronuncia resa nella decorsa stagione sportiva, provvedimenti che, al momento attuale, non consta siano stati emessi; Per i sopraesposti motivi, così decide: a) Infligge alla Società Real Casebruciate la sanzione della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3; b) Infligge altresì alla medesima Società la penalizzazione di 1(uno) punto in classifica; c) Sanziona infine la stessa Società con l'ammenda di Euro 200,00 quale prima rinuncia.