LEONESSA MONTORO. Comunicato della società sulla sentenza

A seguito della sentenza odierna della Corte di Appello Territoriale, relativa alla gara del Campionato di Seconda categoria (girone D) Leonessa Montoro - Agugliano Polverigi, della quale pubblichiamo sotto il Dispositivo, riceviamo e pubblichiamo un Comunicato Stampa della società ASD Leonessa Montoro Calcio.
a seguito del reclamo n° 24 promosso dalla società A.S.D. LEONESSA MONTORO CALCIO in data
20/11/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara LEONESSA MONTORO CALCIO –
AGUGLIANO POLVERIGI con il risultato di 0-3, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della
Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 42 del 19/11/2025, ha emesso
il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo
come sopra proposto dalla A.S.D. LEONESSA MONTORO CALCIO.
Dichiara dovuto il contributo di cui all’art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale
Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 01 dicembre
2025.
COMUNICATO STAMPA:
Proviamo un profondo senso di sdegno e disagio per la sentenza della Corte Sportiva di Appello Territoriale - Com. Reg. Marche che nonostante avessero tutti gli elementi per capire l'evidente errore fatto dalla segreteria regionale, ha giudicato il ricorso inammissibile!
Sentenza assolutamente incomprensibile, visto che non ci sono ragioni perché si tenga bloccato un tesseramento di un ragazzo in regola con i documenti previsti, in maniera totalmente arbitraria e discriminatoria, tutelando l'istituto burocratico interno piuttosto che i diritti civili e sportivi della società e del giocatore.
Ci appelleremo a tale sentenza in tutti i gradi fino ad arrivare alla giustizia ordinaria per tutelare un episodio grave e ingiustificabile da parte della FIGC-LND
Il direttivo
Asd Leonessa Montoro Calcio
Scritto da La Redazione il 01/12/2025















