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Gara Unicusano Fondi Calcio – S.S. Sambenedettese
- Visto il referto della gara Unicusano Fondi – Sambenedettese, terminata con il risultato di 2 – 0 e il successivo
supplemento di referto richiesto all’Arbitro da questo Ufficio;
- rilevato che la Società Unicusano Fondi, al 32° del secondo tempo, ha effettuato una sostituzione;
- rilevato che tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara;
- visto l’Art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 15 del 19/08/2016) che stabilisce che ogni
squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo
e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 17 del C.G.S.;
- ritenuto che detta sostituzione abbia influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell’Art. 17, comma 4 del
C.G.S. e debba essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;
- visto l’art. 29, comma 3 del C.G.S.;
P.Q.M.
infligge alla Società Unicusano Fondi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.