Dirigente all'arbitro: "Paga il biglietto scemo". Squalificato 1 anno
Stangata per un dirigente e per il Carissimi 2016, alias Fortuna Fano. E' arrivata la decisione del Tribunale Sportivo Territoriale in merito a degli episodi accaduti lo scorso 23 settembre nella gara contro il CSI Delfino Fanno. Un anno al dirigente e 1.000 euro di multa alla società.
Il comunicato
Con provvedimento del 20 febbraio la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito il sig. A.I. (omettiamo il nome ndr), all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Carissimi 2016, e la società ASD Carissimi 2016 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva C.U. 104 Pag. 28 / 29 data 20/03/2024.
a) per avere l’A.I. in occasione della gara Carissimi 2016 – Delfino Fano del 23.9.2023, valevole per il campionato di Seconda Categoria, mentre si trovava all’ingresso delle tribune, rivolto la seguente frase al sig. L.M., arbitro effettivo: “Ecco è arrivato un altro deficiente con la tessera, siete degli scemi”; lo stesso A.I., poi, dopo aver rivolto la sopra specificata frase, bloccava L.M. ponendosi dinanzi allo stesso con il corpo per non consentirgli l’ingresso, rivolgendo allo stesso la seguente ulteriore espressione: “Qui comando io, tu oggi paghi il biglietto altrimenti vai fuori, levati dai co**ni”; al termine della gara, poi, incrociando il sig. L.M. intento ad uscire dall’impianto sportivo, lo apostrofava ulteriormente con le seguenti espressioni: “Te vuoi fare il furbo con me testa di ca**o, te e tutti gli anconetani del ca**o”;
b) per avere A.I. altresì proferito, in occasione della stessa gara, nei confronti della sig.ra F.G. le seguenti testuali espressioni: “non possono arrivare tutti con la tessera da scemo … il rossetto te lo stampo in faccia”, “vai a casa a fare il tuo lavoro, a fare le tagliatelle”; per avere impedito, infine, in occasione del medesimo incontro, l’ingresso dell’osservatore arbitrale designato, intimando allo stesso di pagare il biglietto e proferendo nei suoi confronti la seguente espressione: “… e
poi a me gli arbitri mi stanno sul ca**o e devono pagare il biglietto”;
c) la società A.S.D. Carissimi 2016 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. A.I. così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Con provvedimento del 20 febbraio 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 11 marzo 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Il dibattimento
Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente soltanto il rappresentante della procura federale avvocato Fabrizio La Rocca, il quale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.
La decisione
Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto. Infatti la documentazione allegata al deferimento prova che il direttore operativo della ASD CARISSIMI 2016 A.I. ha messo in atto i gravi comportamenti imputatigli; peraltro lo stesso tesserato nella dichiarazione rilasciata alla procura federale in data 23.11.2023 ha ammesso di essersi reso protagonista dei fatti ascrittigli, giustificando l’accaduto come conseguenza di un nervosismo dovuto a problemi personali. La società A.S.D. Carissimi 2016 risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. A.I. così come descritti nei capi di incolpazione a) e b) sopra esposti.
Le sanzioni richieste dalla procura federale risultano essere congrue.
P.Q.M.
Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:
- al sig. A.I. inibizione per 1 (uno) anno
- alla società A.S.D. CARISSIMI 2016 ammenda di € 1000,00 (mille/00)
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 marzo 2024.