Giocatore squalificato dalla scorsa stagione: sconfitta a tavolino
In Terza Categoria girone D il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso presentato dall'Atletico Ancona contro la Giovane Offagna, accusata di aver schierato in campo nella terza giornata di campionato un calciatore squalificato dalla scorsa stagione. Il risultato di quella gara sul campo è stato di 3-1 in favore della Giovane Offagna, ma il Giudice Sportivo ha ribaltato il risultato in uno 0-3 a tavolino. La Giovane Offagna perde 3 punti in classifica, l'Atletico Ancona li guadagna.
Il comunicato
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 34 del 26/10/2022; Esaminati gli atti, rilevato che il ricorso introdotto dalla Società ATLETICO ANCONA verte sulla presunta posizione irregolare del giocatore SILVESTRINI Riccardo, iscritto nella distinta di gioco della Società GIOVANE OFFAGNA con il n. 5, in quanto tale giocatore avrebbe preso parte alla gara pur risultando squalificato per n. 1 giornata come da C.U. n. 254 del 01/06/2022 del Comitato Regionale Marche quando era ancora tesserato con la Società SAN BIAGIO, avendo disputato le precedenti gare relative alle prime due giornate del corrente Campionato di III Categoria girone D.
Con memoria datata 02/11/2022, la Società GIOVANE OFFAGNA non contesta il merito del ricorso ma eccepisce la ricevibilità dello stesso da parte dello scrivente e ciò in quanto le PEC relative sia al preannuncio che al ricorso propriamente detto sarebbero state inviate dalla Ricorrente a PEC diversa da quella attribuita allo scrivente Giudice. In effetti i gravami risultano inoltrati alla PEC del Comitato Regionale Marche che, in ottemperanza al principio della conservazione degli atti, l'ha prontamente trasmessa alla Segreteria di questo Giudice. Pertanto, per consolidata giurisprudenza anche nella ordinaria giustizia penale, il ricorso è certamente ricevibile e quindi esaminabile dallo scrivente e non, come osserva la Società Resistente Tamquam non esset.
Preso infine atto della mancanza di osservazioni in ordine al merito del ricorso, acquisita copia del citato C.U. n. 254 del C.R.M., rilevato che la Società San Biagio non ha disputato altre gare ufficiali nello scorso Giugno c.a., e che il giocatore SILVESTRINI Riccardo è stato in effetti schierato dalla Società GIOVANE OFFAGNA nelle due precedenti gare di Campionato della corrente stagione, si osserva che, per le ragioni sopra enunciate, il ricorso proposto merita accoglimento e, per l'effetto:
a) Infligge alla Società GIOVANE OFFAGNA la sanzione della perdita sportiva della gara indicata in epigrafe con il punteggio di 0 - 3;
b) Inibisce il sig. ANDREOLI ALVARO, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale, sino al 18/11/2022;
c) Infligge infine al giocatore SILVESTRINI Riccardo l'ulteriore squalifica per n. 1 giornata.
Dispone infine restituirsi alla ricorrente ATLETICO ANCONA la somma messa a disposizione per il contributo alla giustizia sportiva.