JUNIORES. Giocatore senza visita medica: arriva la penalizzazione

La Procura Federale ha colpito la società ASD Calcio Corridonia per un’irregolarità legata all’impiego di un calciatore privo di regolare tesseramento e senza certificazione medica di idoneità sportiva. I fatti risalgono alla gara Corridonia–Cluentina del 21 settembre 2025, valida per il girone C del campionato Juniores Regionali.
Secondo quanto emerso dall’attività istruttoria, il presidente Ferruccio Bistosini, all’epoca legale rappresentante del club, avrebbe omesso di provvedere al tesseramento del giocatore, consentendone comunque l’utilizzo in partita. Inoltre, al calciatore sarebbe stata permessa l’attività sportiva pur in assenza della prescritta visita medica.
La vicenda si è conclusa con un accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Per Bistosini è stata disposta un’inibizione di 45 giorni, mentre alla società sono stati inflitti 150 euro di ammenda e un punto di penalizzazione in classifica.
Di seguito il comunicato integrale:
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 351 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ferruccio BISTOSINI, e della società ASD CALCIO CORRIDONIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Ferruccio BISTOSINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Corridonia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Corridonia, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. E.R. nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Calcio Corridonia alla gara Calcio Corridonia - Cluentina Calcio del 21.9.2025, valevole per il girone C del campionato Juniores Regionali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ASD CALCIO CORRIDONIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Ferruccio Bistosini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Ferruccio BISTOSINI,
Società ASD CALCIO CORRIDONIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ferruccio BISTOSINI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ferruccio BISTOSINI,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD CALCIO CORRIDONIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Scritto da La Redazione il 12/02/2026















