Respinto il reclamo della Frontonese: regolare la Seconda categoria B!
LA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO - Gara del 22/ 2/2017 FRONTONESE - CUCCURANO - "Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Frontonese, con il quale la stessa richiede in via principale dichiararsi l'irregolarità del Campionato di Seconda Categoria Gir. B e per l'effetto annullarne i verdetti. In via subordinata disporre la vittoria a tavolino della squadra ospitante disponendo altresì un risarcimento del danno a favore della società reclamante di Euro 3.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta in via equitativa dal giudice adito, oltre alla richiesta istruttoria di produzione degli atti sulla base dei quali è stato disposto il rinvio della gara in oggetto (C.U.n.143 dell'8/2/2017).
Sostiene la reclamante che in data 1/2/2017 con il C.U.n.136 del Comitato Regionale Marche veniva fissata la data del 15/2/2017 ore 15,00 per il recupero di tutte le gare di campionato di seconda categoria Gir. B (fatta eccezione per una).
Rileva sempre la reclamante che con successivo C.U.n.143 dell'8/2/2017 il Comitato, senza motivazione alcuna, differiva la gara in oggetto alle ore 20,30 del medesimo giorno.
Rileva inoltre la reclamante che tale modifica di orario sia stata assunta non già in accordo tra le due Società e così in disprezzo dei più elementari principi di rispetto, buonafede e lealtà sportiva da parte dell'Organo che di tali principi dovrebbe essere il primo ed assoluto difensore.
Il medesimo Comitato Regionale, sostiene sempre la reclamante, al fine di comporre la questione, con apposito C.U. n. 150 del 15/2/2017 provvedeva a fissare una nuova data per la disputa dell'incontro fissandola per il giorno 22/2/2017 alle ore 15,00. Tale differimento, sostiene la Società Frontonese, confermerebbe l'errore commesso dal Comitato Regionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che il comportamento assunto dal Comitato Regionale Marche risulta scevro da qualsivoglia irregolarità; che inoltre la gara in oggetto è stata regolarmente disputata e omologata come da C.U. n.156 del 23/2/2017; che in ordine alla richiesta di risarcimento danni non risulta competente il giudice adito, né appare provata la domanda;
P.Q.M. si decide: di respingere il reclamo addebitando la relativa tassa".