La Corte d'Appello: Staffolo - Montemarciano si rigioca!
La Corte d’Appello della giustizia federale accoglie il reclamo dello Staffolo e in Prima categoria B si riaprono i giochi per i playoff. L’errore ammesso dall’arbitro (aver fischiato la fine della gara con 4 minuti di anticipo) costringe la Federazione a far ripetere Staffolo - Montemarciano che era finita 2-3.
LA SENTENZA
"La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, osserva quanto segue. Va preliminarmente ribadito che, come noto, la durata della gara, compresa l’entità del tempo di recupero, è rimessa all’esclusiva valutazione “tecnica” dell’arbitro e la stessa è sottratta alla competenza degli Organi della Giustizia sportiva. Diverso è il tema dell’errore arbitrale nella misurazione del tempo della gara. Orbene, nel caso in esame, risulta che l’incontro ebbe una durata inferiore a quella regolamentarmente prevista, avendo l’arbitro commesso l’errore tecnico dallo stesso descritto e lamentato dalla reclamante. Le dichiarazioni rese dallo stesso ufficiale di gara alla Corte hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito. Così stando le cose e sul presupposto che l’errore sopra descritto ed ammesso dall’arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara, il reclamo va accolto e, per l’effetto, disposta la ripetizione della gara".
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Lo Staffolo ha perso 2-3 contro il Montemarciano ma ha inoltrato ricorso. Il motivo? L'arbitro ha pasticciato col cronometro e ha fischiato la fine della partita con 8 minuti di anticipo considerando anche i 5' di recupero. Ecco il responso del giudice sportivo.
"Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla società Staffolo con il quale la stessa viene a richiedere la ripetizione dell'incontro per presunto errore tecnico commesso dall'arbitro; sostiene la reclamante che l'incontro in questione sarebbe terminato con un anticipo di circa 8 minuti sul tempo regolamentare a causa di un malfunzionamento del cronometro del direttore di gara.
Rilevato dal referto arbitrale che la gara in oggetto è stata portata regolarmente a termine dal direttore di gara e che insindacabile per questo Organo di G.S. risulta il comportamento tenuto dall'arbitro, si decide :
1) di respingere il reclamo introitando la relativa tassa;
2) di omologare il risultato conseguito sul campo di Staffolo 2 - Montemarciano 3.