TERZA CATEGORIA. Due sconfitte a tavolino pesanti nello stesso girone
Nel girone D della Terza Categoria arrivano due decisioni importanti del Giudice Sportivo della Delegazione di Ancona che condizionano non di poco la classifica ai piani alti. Punite infatti con la sconfitta a tavolino la capolista Borgo Molino, che ora si ritrova con un solo punto di vantaggio sul Camerano e con un turno di riposo ancora da osservare, e gli Amatori Porto Potenza che vedono a rischio il loro quinto posto per l'accesso ai play-off. Sorridono Acli Villa Musone, che consolida il terzo posto e si trova ora a -3 dal secondo, e Junior Osimana, a -4 dal quinto posto.
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I comunicati del Giudice Sportivo
gara del 15/ 3/2024 ACLI VILLA MUSONE - BORGO MOLINO
il G.S.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 77 del 20/03/2024; Letto il rituale ricorso, introdotto dalla Società ACLI VILLA MUSONE, avverso esito della gara richiamata in epigrafe, nel quale la Ricorrente rappresenta che la Società BORGO MOLINO ha schierato in campo il giocatore GAMBACCINI Andrea con il n.3, giocatore già colpito da squalifica per n. 2 gare come da C.U. n. 71 del 28/02/2024; Rilevato come evidentemente il giocatore stesso e la Società BORGO MOLINO abbiano ritenuto come
pienamente scontata tale squalifica nelle due gare ufficiali disputate immediatamente dopo la pubblicazione della sanzione, vale a dire LORETO-BORGO MOLINO e BORGO MOLINO-JUNIOR OSIMANA e, quindi, è stato ritenuto potesse essere regolarmente schierato nella gara de quo; Che, nel proprio ricorso, la Società ACLI VILLA MUSONE contesta tale assunto sostenendo che la giornata di squalifica non potesse considerarsi scontata nella gara con il LORETO, compagine c.d. Cadetta ciò in quanto il risultato di tale gara non è considerato valido ai fini della classifica, così come recita l'art. 21, co 4, C.G.S.; Acquisite le rituali memorie proposte dalla Società Opponente ex art. 67, co 7, Codice citato, nelle quali il BORGO MOLINO cita il dispositivo della ben conosciuta, in questo Distretto, pronuncia della C.A.F. datata 30/05/2002, nel quale il Collegio ha dichiarato regolarmente scontata la squalifica in occasione di gara con squadra cadetta in quanto, a tutti gli effetti, gara ufficiale del campionato;
Rileva questo Giudice che la questione da dirimere non è di merito, assodato e non contestato, ma in punto di diritto. Val la pena qui di ricordare che la prima versione del Codice di Giustizia Sportiva vigente è entrata in vigore il 01/07/2007, ben cinque anni dopo la citata pronuncia della CAF e quindi non vanno qui interpretate le intenzioni del Legislatore quali liberamente tradotte dalla Opponente; ciò in quanto la stesura dell'art. 21, co 4, è avvenuta ben successivamente alla delibera CAF de quo ed il Legislatore non ha previsto ulteriori ragioni rispetto al chiaro e qui integralmente riportato e trascritto disposto del pluricitato art.21, co 4.
Non appaiono dunque fondate altre interpretazioni. Quanto all'aspetto organizzativo, l'assenza di esplicite eccezioni, per casi particolari o limite, al dettato del Codice da parte della Lega Nazionale Dilettanti o dal Comitato Regionale Marche, qualora fossero possibili, esonda dalle competenze di questo Giudice. Per tali motivi, rilevato che il BORGO MOLINO ha schierato un giocatore in posizione irregolare in quanto squalificato, che comunque appare evidente l'assoluta buonafede del giocatore e della Società che lo ha schierato, non si ritiene di applicare in questo caso le sanzioni accessorie come da prassi per infrazioni del genere, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società ACLI VILLA MUSONE,
a) INFLIGGE alla Società BORGO MOLINO la sanzione della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3;
b) Dispone la restituzione del contributo alle spese di giustizia, qualora effettivamente versato, alla Società ACLI VILLA MUSONE.
gara del 22/3/2024 AMATORI PORTO POTENZA - JUNIOR OSIMANA
il G.S.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n.79 del 27/03/2024; Letto il rituale ricorso introdotto dalla Società JUNIOR OSIMANA avverso esito della gara richiamata in epigrafe, nel quale la Ricorrente rappresenta che la Società AMATORI PORTO POTENZA ha schierato in campo con il n. 10 il giocatore CATINI ANDREA, già squalificato per n. 1 giornata come da C.U. n. 75 del 13/03/2024;
Rilevato che il citato CATINI ANDREA e la sua Società AMATORI PORTO POTENZA hanno evidentemente ritenuta validamente scontata tale squalifica nella gara LORETO-AMATORI PORTO POTENZA del giorno 17/3/24, immediatamente successiva alla pubblicazione della sanzione e che, quindi, il giocatore è stato poi impiegato nella gara de quo; Che, nel proprio ricorso, la Società JUNIOR OSIMANA contesta tale assunto sostenendo che la squalifica non potesse considerarsi scontata nella gara con il LORETO, squadra c.d. Cadetta, e ciò in quanto il risultato di tale gara non è considerato valido ai fini della classifica, a mente dell'art. 21, co 4, C.G.S.; Acquisite le rituali memorie proposte dalla Società Opponente ex art.67, co 7, Codice citato, nelle quali la Società AMATORI PORTO POTENZA cita il dispositivo della ben conosciuta, in questo Distretto, pronuncia C.A.F. datata 30/05/2024, nel quale quel Collegio ha dichiarato regolarmente scontata la squalifica in occasione di gara disputata con squadra
cadetta in quanto, a tutti gli effetti, gara ufficiale di campionato; Rileva questo Giudice che la questione da dirimere non è di merito, assodato e non contestato, ma in punto di diritto. A tale proposito, vale la pena qui di ricordare che la prima versione del vigente Codice di Giustizia Sportiva è entrata in vigore il 01/07/2007, ben cinque anni dopo la citata pronuncia della C.A.F., le cui conclusioni non sono state recepite dal Legislatore che, non a caso, non ha previsto ragioni ulteriori rispetto al chiaro e qui ribadito disposto del pluricitato art. 21, co 4. Quanto all'aspetto organizzativo, l'assenza esplicite eccezioni, per casi particolari o limite, al dettato del Codice da parte della Lega Nazionale Dilettanti o dal Comitato regionale Marche, qualora fossero comunque possibili, esonda dalle competenze di questo Giudice Per tali motivi, rilevato che la Società AMATORI POTENZA PICENA ha schierato un giocatore in posizione irregolare in quanto squalificato, che comunque appare evidente l'assoluta buonafede del giocatore e della Società che lo ha schierato, e che quindi non si ritiene di applicare in questo caso le sanzioni accessorie come da prassi per infrazioni del genere, In accoglimento del ricorso proposto dalla Società JUNIOR OSIMANA:
a) INFLIGGE alla società AMATORI POTENZA PICENA la sanzione della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0-3;
b) Dispone la restituzione del contributo alle spese di giustizia, qualora effettivamente versato, alla Società
JUNIOR OSIMANA.