Referto choc: arbitro colpito allo sterno, squalificato 2 anni e mezzo

Referto scioccante di un arbitro di una gara dell'ultimo weekend di Seconda Categoria Marche girone C. Un calciatore squalificato fino al 19 settembre 2027. "Espulso subito dopo la fine della gara per proteste e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro - si legge nel comunicato del giudice sportivo -, alla notifica del provvedimento caricava con la spalla andando a sbattere violentemente contro lo sterno dell'arbitro che, a causa del colpo ricevuto, cadeva a terra picchiando la zona lombo-sacrale causandogli un forte dolore ed anche difficoltà nel respirare. L'arbitro raggiungeva poi lo spogliatoio sorretto dai dirigenti della squadra locale. Lo stesso, in serata, si recava presso il Pronto Soccorso di Osimo da dove veniva dimesso con una prognosi di gg 5 s.c. Il fatto, così come descritto, integra la fattispecie di condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara ex art. 35, co 1, C.G.S. in particolare per le conseguenze che il violento spintone ha causato, quale dolo eventuale, conseguenze certificate da struttura sanitaria pubblica che inducono ad infliggere una sanzione di anni 4 a mente del comma 4, articolo citato. Pena base da diminuire per la concessione dell'attenuante delle lievi conseguenze causate, nella misura di anni 1 e mesi 6, determinando quindi la sanzione della squalifica per anni 2 e mesi 6. La sanzione inflitta va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi".
Un calciatore della stessa squadra squalificato per otto gare: "Per avere rincorso l'arbitro in segno di protesta per la mancata concessione di un ipotetico calcio di rigore causandone la caduta, per poi spintonarlo con la mano al torace facendolo indietreggiare. L'arbitro, a seguito di colloquio telefonico con lo scrivente, precisava di non poter essere certo della volontarietà dello sgambetto che ne provocava la caduta, pertanto si ritiene di inquadrare tutto nella fattispecie quale quella prevista e punita dall'art. 36, co 1, sub b) C.G.S".
