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Edizione provinciale di Pesaro Urbino


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Un post su Facebook contro Cellini, Enrico Curzi squalificato 5 mesi!

L'attaccante dell'Azzurra Gallo aveva criticato lo spostamento della partita con il Valfoglia

GALLO DI PETRIANO-COLBORDOLO. Una telefonata allunga la vita, un post su Facebook ti stronca la carriera. A Enrico Curzi, 29 anni, attaccante dell’Atletico Gallo, è capitato proprio questo: deferito per aver scritto un messaggio "contro" il Comitato Marche e il Presidente Paolo Cellini relativo allo spostamento (alla domenica) della partita di Coppa Italia con il Valfoglia. A Curzi 5 mesi di squalifica e una multa di 300 Euro all'Atletico Gallo! In prima istanza il Giudice gli aveva dato 4 giornate, in sede di patteggiamento col Procuratore federale stavano per diventare 2, poi i giudici hanno respinto tutto spiegando che "Curzi ha violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione del presidente del Comitato regionale, Paolo Cellini, e più in generale, dell’istituzione del Comitato Regionale Marche nel suo complesso e l’intera classe arbitrale".

IL COMUNICATO DEL COMITATO REGIONALE

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CURZI ENRICO E DELL’A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO

   Con provvedimento del 17 settembre 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

•    CURZI Enrico, calciatore tesserato per l’A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente del Comitato Regionale Marche, sig. Paolo Cellini, nonché, più in generale, della stessa istituzione del Comitato regionale Marche nel suo complesso ed altresì dell’intera classe arbitrale;
•    l’A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in relazione all’art. 5, comma 2, del Cgs per la violazione ascritta al proprio tesserato.

   Con nota del 4 ottobre 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
   Con nota del 4 ottobre 2013, indirizzata al Giudice sportivo del CRM, il deferito, ammettendo le proprie responsabilità, porgeva ai soggetti offesi le sue scuse per l’accaduto.
   Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite (la società giusta procura speciale conferita al proprio difensore). 
   All’inizio del dibattimento, la Commissione, ritenute non congrue le sanzioni indicate, ha respinto le istanze ex art. 23 del Codice di giustizia sportiva come formulate dalle parti, sulle quali aveva espresso il proprio consenso il Procuratore federale, il quale, quindi, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza.
   Il calciatore deferito ammetteva le proprie responsabilità, ricordava di essersi scusato, avendone compreso la gravità e concludeva chiedendo il minimo della pena.
   La società, tramite il suo difensore, deduceva l’assoluta estraneità ai fatti contestati al proprio calciatore, per i quali, peraltro, si era formalmente e tempestivamente dissociata sul proprio profilo Facebook, come risultante dalla documentazione prodotta; la stessa società concludeva chiedendo il proscioglimento ovvero, in subordine, il minimo della pena.
   Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
   
LA COMMISSIONE
   
-    letti gli atti del procedimento;
-    ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e delle parti deferite;
-    udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
-    ritenuti provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;
-    ritenute le dichiarazioni in questione di tenore inequivocabile, contenenti espressioni e giudizi gravemente offensivi e lesivi della reputazione del Presidente del Comitato Regionale Marche, nonché, più in generale, dell’istituzione dello stesso Comitato nel suo complesso e dell’intera classe arbitrale, che travalicano chiaramente il diritto di critica;
-    ritenuto che l’asserita causa dell’eccesso espressivo, ricondotto dal Curzi all’amarezza di dover giocare di domenica anziché di sabato, non può giustificare espressioni offensive, denigratorie e dispregiative come quelle dallo stesso utilizzate, tenuto conto altresì della modalità di diffusione avvenuta tramite la propria bacheca Facebook; 
-    ritenuta la notevole gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, idonee a violare i principi di correttezza morale e probità, nonché a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, che dunque inducono ad affermare la responsabilità del Curzi in relazione agli addebiti contestati;
-    valutata tuttavia l’apprezzabilità del comportamento successivamente tenuto dal calciatore deferito, che ha porto le proprie sentite scuse, con vivo rincrescimento reiterato anche in occasione dell’odierna udienza;
-    ritenuto che delle violazioni ascritte al proprio tesserato debba rispondere ex art. 4, comma 2, in relazione all’art. 5, comma 2, del Cgs, anche la società, della quale tuttavia deve apprezzarsi l’iniziativa assunta per dissociarsi dal proprio calciatore; 

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni:

-    squalifica per mesi cinque al calciatore CURZI Enrico;
-    ammenda di € 300,00 (trecento/00) all’A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO.

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  Scritto da La Redazione il 07/11/2013
 

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