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Diritto sportivo: gli accordi economici

L’art. 94 ter delle Norme Organizzative Interne Federali stabilisce che per i calciatori tesserati con società che partecipano ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come, peraltro, per tutti i calciatori “non professionisti”, qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato. I calciatori devono, però, sottoscrivere, su un apposito modello accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive. Esse riguarderanno la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci relative ai premi. Questi accordi, come spesso accade, potranno anche prevedere, in via alternativa l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, ovviamente nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi in questione andranno poi depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società, con contestuale comunicazione al calciatore. Se la società non dovesse provvedere, il deposito potrà essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Va da sé che tali accordi cessano di avere efficacia nel caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, mentre quelli concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale. Quelli, infine, riguardanti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di Euro 61,97 al giorno. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno, in ogni caso, prevedere importi superiori a Euro 25.822,00, così come stabilito dalla Legge 21/11/2000, N° 342.

Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle stabilite dall’art. 94 ter delle NOIF. La loro sottoscrizione costituirà illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell’art. 7 del codice di Giustizia Sportiva, e comporterà il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

In caso di inadempimento da parte delle società, le istanze per l’accertamento delle somme dovute dovranno essere avanzate innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. potranno tuttavia essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute dovranno invece essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.

Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.

Quanto, infine, al pagamento agli allenatori delle Società della Lega Nazionale Dilettanti di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, lo stesso dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Anche in questo caso, se persiste la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.

Avv. Andrea Fontana (fontana@studiolegalestp.it)

(FONTE: Italiagol)

 
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  Scritto da La Redazione il 28/12/2013
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