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Partita di 1^ categoria combinata, c'è il responso: nessun colpevole!

Tre le persone deferite alla giustizia sportiva per pilotare il risultato di Castelfrettese - Borghetto. Tutti assolti per decorrenza dei termini

Ricordate la vicenda della combine di una partita di Prima categoria B della scorsa stagione? Un sma galeotto per far vincere la squadra avversaria. La partita in questione Castelfrettese - Borghetto, terminata 1 - 2. La giornata la numero 30. Tre le persone deferite dalla giustizia sportiva. Risultato? Nessun colpevole per decorrenza dei termini.

 

 

 

IL COMUNICATO UFFICIALE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BARTOLINI MASSIMO, PIERINI PAOLO, MASSI LUCIANO E DELL’A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE

Il deferimento

Con nota del 5 ottobre 2016 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

MASSI Luciano, presidente nella decorsa stagione sportiva dell’A.S.D. U.S. Castelfrettese, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; violazione dell’art. 7, comma 1, dello stesso Cgs perché, nella serata del 14 aprile 2016, esplicitava a Pierini Paolo, direttore sportivo della propria società, la volontà di aiutare la S.S.D. Borghetto nella gara in programma la domenica successiva (gara terminata con il risultato di 1 a 2, consentendo così al Borghetto di salvarsi senza disputare i play-off);

PIERINI Paolo, dirigente nella decorsa stagione sportiva dell’A.S.D. U.S. Castelfrettese, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; violazione dell’art. 7, comma 1, dello stesso Cgs perché, in data 15 aprile 2016, tramite wapp, inviava a Bartolini Massimo, allenatore della propria società, il messaggio “Massimo scusa per me è difficile dirti questa cosa ma ieri sera il Presidente ha espresso energicamente una volontà dare una mano al b….to, si può immaginare il motivo e alcuni interessi societari. Quindi per favore non prenderla a male” (la gara Castelfrettese/Borghetto, disputata la domenica successiva, è terminata con il risultato di 1 a 2, consentendo così al Borghetto di salvarsi senza disputare i play-off);

BARTOLINI Massimo, allenatore nella decorsa stagione sportiva per l’A.S.D. U.S. Castelfrettese, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione dell’art. 34 del ST della FIGC e violazione dell’art. 7, comma 7, dello stesso Cgs perché, ricevuto in data 15 aprile 2016, tramite wapp, da Pierini Paolo, dirigente dell’A.S.D. U.S. Castelfrettese, il messaggio “Massimo scusa per me è difficile dirti questa cosa ma ieri sera il Presidente ha espresso energicamente una volontà dare una mano al b….to, si può immaginare il motivo e alcuni interessi societari. Quindi per favore non prenderla a male” (la gara Castelfrettese/Borghetto, disputata la domenica successiva, è terminata con il risultato di 1 a 2, consentendo così al Borghetto di salvarsi senza disputare i play-off), non informava tempestivamente la competente Procura federale della FIGC denunciando l’accaduto;

l’A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE, alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, a titolo di responsabilità oggettiva e diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva.

Con rituali memorie difensive, i deferiti Pierini Paolo e Massi Luciano, quest’ultimo per sé e per la Società, hanno eccepito l’improcedibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, Cgs; termini da ritenersi perentori ai sensi dell’art. 38, comma 6, Cgs e, dunque, non soggetti a proroga.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, pur dando atto dell’esattezza delle date di notifica indicate dai deferiti ma ritenuta la natura ordinatoria del termine di 30 giorni previsto dall’art. 32 ter, comma 4, Cgs per l’esercizio dell’azione disciplinare, previo rigetto dell’eccezione preliminare degli incolpati, ha concluso per l’accoglimento del deferimento.
E’ comparso altresì il difensore dei deferiti Pierini Paolo, Massi Luciano e dell’A.S.D. U.S. Castelfrettese, il quale, dopo avere ulteriormente illustrato i motivi già esposti nelle memorie, ha richiamato le conclusioni ivi rassegnate.
E’ comparso altresì il difensore del deferito Bartolini Massimo, il quale ha eccepito l’improcedibilità del deferimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 ter, comma 4, Cgs .

I motivi della decisione

L’eccezione preliminare è fondata e va accolta.
La Procura federale, come previsto dall’art. 32 ter, comma 4, prima parte, del Cgs comunicava la conclusione delle indagini agli incolpati:
all’A.S.D. U.S. Castelfrettese ed al presidente Massi Luciano, con raccomandata a.r. in data 28 luglio 2016;
a Pierini Paolo con raccomandata a.r. in data 1 agosto 2016;
a Bartolini Massimo con pec nel domicilio eletto in data 25 luglio 2016;
nel contempo assegnando a tutti il termine di giorni trenta dalla notifica per inviare memorie difensive o chiedere di essere sentiti. La Procura federale esercitava l’azione disciplinare con nota del 5 ottobre 2016, comunicata in pari data agl’incolpati ed ai soggetti previsti dal comma 4 dell’art. 32 ter Cgs, con cui formulava l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. Tanto avveniva, tuttavia, oltre i trenta giorni dalla scadenza degli specifici termini concessi agl’incolpati per l’invio delle memorie o per richiedere di essere sentiti e, dunque, in violazione del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, del Cgs. Sulla natura del termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo assunto dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall’azione disciplinare nel caso del suo superamento.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura federale, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento, previsti dal Cgs, ai sensi dell’art. 38, comma 6, Cgs ha natura perentoria e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC. UU. nn. 43-19/2016-17). Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli Organi di giustizia sportiva devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN Com. Uff. n. 43/2016-17). Va soggiunto che la Procura federale ha confermato le date delle specifiche comunicazioni come indicate dalle parti. In definitiva, in accoglimento dell’eccezione preliminare, assorbite le altre questioni, il procedimento va dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

il Tribunale federale territoriale dichiara irricevibile il deferimento come sopra proposto nei confronti di Massi Luciano, Pierini Paolo, Bartolini Massimo e dell’A.S.D. U.S. Castelfrettese.

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  Scritto da La Redazione il 18/11/2016
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