La Cassazione ribalta giudizio Agenzie delle entrate Marche
Ok alla sponsorizzazione
IL FATTO
Con ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR delle Marche, relativa ad un avviso d'accertamento in tema d'Irpef per il 2007, per una ripresa a tassazione dovuto al mancato riconoscimento e alla ritenuta indeducibllità per difetto d'inerenza, delle spese di sponsorizzazione sostenute da [Omissis] a favore di due associazione dilettantistiche.
LA CONTESTAZIONE
Scarsa rilevanza e conoscibilità delle associazioni sportive sponsorizzate, appartenenti allo stesso ambito territoriale dove la società contribuente aveva sede, tenendo conto che l costi dovevano essere strumentali alla promozione dell'immagine di un'impresa - avente ad oggetto l'attività di commercio di accessori e macchinari per calzature
EPILOGO
La norma e le ulime sentenze dell'Agenzia delle entrate ribadisce il principio secondo il quale vi sia una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000,00 euro, come spese di pubblcità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro.