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Edizione provinciale di Ancona


RIFORMA DELLO SPORT: le novità del decreto correttivo

Il provvedimento interviene con modifiche sui decreti legislativi precedenti, introducendo alcune novità sia dal punto di vista del lavoro sportivo che da quello fiscale

Il decreto con gli interventi correttivi della riforma dello sport è in vigore (pubblicato in Gazzetta Ufficiale). 
Il provvedimento interviene con modifiche sui decreti legislativi precedenti, introducendo alcune novità sia dal punto di vista del lavoro sportivo che da quello fiscale.

Si prevede un’ulteriore agevolazione contributiva per gli enti sportivi che si aggiunge a quella già in vigore fino al 2027. Definito ulteriormente l’ambito di applicazione della mansione di lavoratore sportivo, con l’esclusione dei professionisti con abilitazione rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo.
Novità anche per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Una riforma che - come si legge nel comunicato stampa del Dipartimento per lo Sport - ha l’obiettivo di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani, uno strumento nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia.
Il nuovo provvedimento apporta una serie di modifiche in materia di tutela, semplificazione e trasparenza.
La semplificazione degli adempimenti per gli enti sportivi è una delle novità principali, con l’interoperabilità tra le banche dati, norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro che si potrà effettuare anche tramite il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il registro consentirà ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire online i dati dei collaboratori sportivi, i quali saranno a disposizione di tutti gli enti competenti.

Un’altra novità riguarda il termine per l’adeguamento statutario al Dlgs n. 36/2021, c’è tempo fino al prossimo 31 dicembre per conformarsi alle nuove norme. Chi non lo fa sarà cancellato d’ufficio dal Registro dello sport e di conseguenza perderà la qualifica di ente sportivo.

Per le ASD e SSD si introduce un’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche di adeguamento.
Il decreto correttivo prevede novità anche per quanto riguarda l’ambito contributivo. Con l’obiettivo di tutelare tutti i soggetti interessati anche negli sport dilettantistici, che finora erano esclusi dall’obbligo contributivo.

All’agevolazione contributiva che prevede un esonero del 50% sulla contribuzione dovuta fino al 2027, già esistente, si aggiunge il nuovo contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
Spetta alle ASD e SSD che nel nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione e che hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000 euro.

Sul fronte del lavoro sportivo, il decreto correttivo della riforma interviene con alcune novità. In primo luogo specifica ulteriormente il campo di applicazione della definizione di lavoratore sportivo, escludendo i professionisti la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e sono iscritti ad albi o elenchi.

Sono lavoratori sportivi i tesserati che svolgono una mansione che, sulla base dei regolamenti tecnici di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva risulta necessaria per lo svolgimento di attività sportiva, ad esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Si tratta quindi ad esempio di atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi.

Viene innalzato il limite orario settimanale entro il quale le prestazioni possono essere rientrate in un rapporto di lavoro co.co.co. Tale soglia sale da 18 a 24 ore settimanali.
I lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inoltre, sono completamente esenti da INAIL, a loro si applicherà infatti, la tutela assicurativa obbligatoria.
Inoltre, viene abbassata a 14 anni l’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo.
In tema di IRAP, infine, i corrispettivi fino a 85.000 euro non contribuiscono a determinare la base imponibile.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del decreto correttivo.

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  Scritto da La Redazione il 06/09/2023
 

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