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Paolo Cellini inibito per 4 mesi: violazione delle norme federali

L'ex presidente del Comitato FIGC Marche sanzionato dal Tribunale Federale per inadempienze nella riscossione verso società morose

Brutta tegola per l'ex presidente del Comitato Regionale Marche Paolo Cellini, che nella giornata di ieri ha ricevuto una sanzione dal Tribunale Federale della FIGC. L'ex numero uno del Comitato è stato inibito per 4 mesi per alcune inadempienze. Di seguito il testo della sentenza.

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 6 agosto 2021 a carico del Sig. Paolo Cellini, all’epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere:
a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 30, comma 6, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 53 delle N.O.I.F., per non aver provveduto ad attivare, nel mese di marzo 2019, il prelievo coattivo tramite l’invio di un ispettore dei crediti vantati dal Comitato Regionale Marche nei confronti delle società morose Santa Maria Appartente (per euro 2.226,87) e Sangiorgese 1922 (per euro 2.566,50), nonostante la Segreteria del Comitato Regionale Marche lo avesse tempestivamente reso edotto del persistente stato di morosità attraverso la sottoposizione alla firma delle rispettive richieste e, in generale, per aver adottato una modalità di recupero dei crediti vantati dal Comitato Regionale Marche nei confronti delle società morose improntata ad intrattenere informali rapporti personali con i dirigenti delle società interessate piuttosto che applicare le ordinarie procedure in uso presso il Comitato, esponendo in tal modo il bilancio del Comitato ad un maggior rischio d’inesigibilità dei crediti medesimi che, per le società Virtus Fabriano e Futsal Fabriano, si è poi realizzato nell’impossibilità di recupero essendo dette società divenute nel frattempo inattive;

b) violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 28, comma 2, lett. b) e c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver consentito l’iscrizione della società Virtus Team Soc. Coop. al campionato di competenza per la stagione 2019/2020 nonostante il suo stato di morosità ed il parere contrario espresso dal Consiglio di Presidenza e pur consapevole della circostanza che il Presidente della Virtus Team Soc. Coop., Sig. Marinelli Gaetano, aveva già ricoperto in precedenza la medesima carica per due altre società morose (Virtus Fabriano e Futsal Fabriano) nei confronti delle quali i crediti vantati sono divenuti inesigibili a seguito della loro sopraggiunta inattività.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia dell’accordo intervenuto tra le parti e, per l’effetto, dispone nei confronti del Sig. Paolo Cellini l’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

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  Scritto da La Redazione il 07/09/2021
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