Sospesa per rissa, si rigiocherà Santa Cecilia - Montecalvo!
Una sentenza che farà discutere: si rigioca Santa Cecilia Urbania - Montecalvo (Prima categoria A) valevole per la seconda giornata di campionato, sospesa per rissa.
Così il giudice sportivo: "A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 33 del 18/09/2013; esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Soc. S.Cecilia Urbania con il quale la stessa chiede che venga applicata la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della Soc. Avis Montecalvo o, in subordine la ripetizione della gara. Sostiene la reclamante che al 30° minuto del 2° tempo un proprio calciatore si accasciava al suolo in quanto colpito, a dire della stessa, da un calciatore avversario. Il direttore di gara, intento a seguire lo svolgimento del gioco, non si accorgeva dell'accaduto se non dopo qualche istante interrompendo l'incontro per dar modo allo staff sanitario di soccorrere il calciatore colpito. Dopo qualche minuto di confusione generale, sempre a dire della reclamante, l'arbitro emetteva il triplice fischio sospendendo definitivamente l'incontro senza assumere alcun provvedimento disciplinare. Nonostante i tentativi dei componenti di entrambe le squadre di convincere l'arbitro a riprendere la gara, lo stesso rimaneva nella sua posizione. Nel frattempo, il calciatore colpito, veniva accompagnato da un'autoambulanza all'Ospedale Civile di Urbino dove, medicato e suturata la ferita riportata, veniva dimesso con 10 gg. di prognosi s.c.. Letto il referto arbitrale con l'allegato supplemento si evince che l'arbitro, accortosi che il calciatore Braccioni Matteo, appartenente alla società reclamante si trovava a terra sanguinante, senza peraltro essersi accorto del fatto, interrompeva il gioco per soccorrere lo stesso. In tale frangente alcuni calciatori di entrambe le squadre si spintonavano senza peraltro colpirsi con violenza e l'arbitro, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, vista la situazione poneva termine all'incontro. Dalla lettura del referto arbitrale e del supplemento allegato allo stesso si evince che, a seguito di quanto occorso, non vi siano stati particolari atti di violenza tra i tesserati in campo che possano aver indotto l'arbitro a sospendere definitivamente la gara considerando altresi che nessun calciatore o componente le due squadre abbia coinvolto la persona del direttore di gara nella situazione creatasi.
P.Q.M. si decide:
1) di accogliere il reclamo introitato dalla Soc. S.Cecilia Urbania e per l'effetto restituire alla stessa la tassa reclamo;
2) di dare mandato al C.R.Marche affinché venga fissata una nuova data per la ripetizione della gara;
3) di sanzionare entrambe le società con l'ammenda di euro 250,00 per il comportamento tenuto in campo dai rispettivi tesserati.
Scritto da La Redazione il 02/10/2013
















